Lecce, 31/10/2008
Sig. Presidente
del Consiglio provinciale
Sede
Oggetto: trasmissione O.d.G..
I sottoscritti Consiglieri, con la presente, chiedono che nella seduta del prossimo Consiglio provinciale venga discusso l’allegato O.d.G..
Cordialità.
Nicolino Sticchi
Vittorio Potì
P R O V I N C I A D I L E C C E
Lecce, 31/10/2008
ORDINE DEL GIORNO relativo a
“Limiti emissioni diossina presso il centro siderurgico ILVA di Taranto”
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO CHE
la situazione ambientale a Taranto e in tutta l’area Jonico-Salentina, dovuta alle emissioni dell’impianto siderurgico ILVA, è fortemente compromessa, con conseguenti danni alla salute, così come emerge anche dalla recente pubblicazione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale-Puglia;
dalle rilevazioni al camino dell’impianto di agglomerazione dell’ILVA, effettuate di recente dall’ARPA e in passato dal Ministero dell’Ambiente, emergono dati preoccupanti di concentrazione totale di diossine.;
i valori di tossicità raggiungono anche alcune centinaia di ng/m3, che, se pure nella norma, sono fortemente lesivi della salute delle persone.
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che detta le “Norme in Materia Ambientale“, prevede, come valore limite di emissione di PCDD/PCDF (policlorodibenzodiossina/policlorodibenzofurano) provenienti da grandi fonti fisse, tra cui gli impianti siderurgici, come lo stabilimento ILVA di Taranto, 0,01 mg/Nm3 = a 10.000 ng/Nm3;
i detti limiti, appartenenti a sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche, sono molto più elevati rispetto al limite richiesto per la combustione di rifiuti solidi urbani, che è pari a 0,1 ng TE/Nm3;
l’indirizzo europeo, a livello di riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF nell’industria metallurgica, è quello di contenere il limite entro valori di 0,2 – 0,4 ng TE/Nm3;
lo Stato Italiano, pur avendo con Legge 6 marzo 2006, n.125, recepito tale indirizzo e ratificato il protocollo alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico, relativo agli inquinanti organici persistenti (diossina, furani, etc), fatto ad Aarhus (Danimarca) il 24 giugno 1998, ha adottato poi per gli impianti siderurgici limiti notevolmente permissivi, come quello di 10.000 ng/Nm3;
CONSIDERATO CHE
molti Stati hanno recepito le indicazioni della Comunità Europea, adottando, in alcuni casi, limiti anche più restrittivi di 0,2 – 0,4 ng TE/Nm3;
in Italia, nella Regione Friuli Venezia Giulia, vale il limite 0,4 ng TE/Nm3;
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio vi è in corso la procedura autorizzativa “AIA” (Autorizzazione Integrata Ambientale) dell’impianto ILVA, prevista dal D.Lgs n.59 del 18 febbraio 2005;
l’art.8 del suddetto decreto, prevede: se a seguito di valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure più restrittive;
la provincia di Lecce, come è stato più volte sottolineato, è fortemente interessata dalle emissioni inquinanti prodotte dall’impianto siderurgico ILVA di Taranto;
tutte le componenti politiche e le Istituzioni devono sentire il dovere di adoperarsi presso le autorità preposte per garantire alle popolazioni interessate una diversa qualità ambientale e una maggiore tutela della salute;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE PELLEGRINO
1. ad intervenire presso il Ministero all’ambiente e alla tutela del territorio, per invocare, alla luce delle riflessioni e delle preoccupazioni esposte sopra, che, in sede di AIA e precisamente di valutazione ambientale e di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (procedura in corso e in fase di esame da parte del Comitato tecnico), vengano recepiti nelle prescrizioni i seguenti indirizzi:
a)la decisione della Comunità Europea relativa ai limiti di accettabilità dei microinquinanti PCDD/PCDF, limiti che oscillano tra 0,2 – 0,4 ng TE/Nm3;
b)l’applicazione del campionamento continuo dei microinquinanti ai camini (PCDD/PCDF);
2. a sostenere la Regione Puglia nell’utilizzo delle norme vigenti in maniera più restrittiva e nell’individuazione di altre più cogenti alla tutela ambientale e di salvaguardia della salute delle popolazioni Jonico-Salentine;
3. ad inviare detto O.d.G. ai Parlamentari, Senatori, Consiglieri Regionali e Sindaci della provincia di Lecce, affinché lo sostengano, se ne condividono le ragioni, con atti di competenza, nelle sedi opportune.